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| Regolamento del Consiglio d’Europa |
Il BBAN
(Basik Bank Account Number) è la coordinata bancaria nazionale
che consente di
identificare, in maniera standard ed univoca, il conto corrente del
beneficiario
permettendo all’ordinante o alla banca di quest’ultimo di verificarne
la
correttezza grazie alla presenza del carattere di controllo.
La struttura del BBAN è fissa ed è stata dettata, per il
nostro paese, da
standard dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana); in particolare la
lunghezza di 23 caratteri è fissa ed è così
composta:
| CIN | ABI | CAB | NUMERO CONTO |
| codice
di controllo (UNA LETTERA) |
banca
destinataria (CINQUE CIFRE) |
filiale
destinataria (CINQUE CIFRE) |
lunghezza
fissa di 12 CARATTERI (LETTERE MAIUSCOLE E NUMERI) |
| X | 06055 | 00000 | 000000000000 |
Il BBAN non può contenere caratteri speciali, deve essere composto da numeri e lettere maiuscole; il numero conto effettivo deve essere allineato a destra e riempito, eventualmente, di zeri a sinistra fino all’effettivo riempimento del campo.
Il primo carattere del BBAN (CIN) ha la funzione di carattere di controllo dell’esatta trascrizione dei successivi 22 caratteri.
Il CIN deve essere un car attere alfabetico, l’ABI e il CAB numerici.
Dal 16 giugno 2003 l’esecuzione di bonifici Italia con coordinate bancarie incomplete o inesatte è assoggettata ad una penale a carico dell’ordinante del bonifico (per il momento il carattere di controllo CIN rimane un dato facoltativo non assoggettato a penale). Pertanto, onde evitare l’applicazione della penale medesima, si suggerisce di richiedere, comunicare ed utilizzare sempre le coordinate bancarie complete – BBAN
Il codice BBAN è riportato su ogni estratto conto e su ogni contabile di conto corrente; il personale della Filiale è a vostra disposizione per fornire ogni informazione.
L’IBAN
(International Bank Account Number) è la coordinata bancaria
internazionale che
consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del
beneficiario permettendo all’ordinante o alla banca di quest’ultimo di
verificarne la correttezza grazie ai due caratteri di controllo.
La struttura dell’IBAN è basata sugli standard dettati dalla
ECBS (European
Committee for Banking Standards), mentre la sua lunghezza varia a
seconda della
nazione con un massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l’Italia
è fissata
in 27 caratteri: IT, 2 caratteri numerici di controllo internazionali,
1
carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN), 5 caratteri numerici
per il
codice ABI, 5 caratteri numerici per il CAB, 12 caratteri alfanumerici
per il
numero di conto.
Ecco alcuni esempi di IBAN:
|
IBAN italiano |
IBAN IT17 X060 5502 1000 0000 1234 567 |
| IBAN tedesco | IBAN DE85 3703 0044 0053 2013 00 |
| IBAN francese | IBAN FR14 2005 1010 0505 0004 3M02 606 |
Sui
bonifici tale
coordinata va inserita omettendo l’acronimo IBAN ed inserendo la
stringa senza
spazi:
DE85370300440053201300
Di seguito vengono riportati i paesi che hanno aderito alla convenzione
sull’IBAN:
| Tutti i Paesi U.E.: | Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Altri Paesi: | Islanda, Norvegia, Polonia, Svizzera |
Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionale per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.
Ecco alcuni esempi di BIC:
| BANCA DELLE MARCHE S.P.A. – ANCONA | BAMAIT3A |
| COMMERZBANK AG – FRANKFURT AM MAIN | COBADEFF |
| CREDIT LYONNAIS – BORDEAUX | CRLYFRPPBOR |
Il BIC e
l’IBAN
o il BBAN devono essere comunicati dal beneficiario all’ordinante di un
bonifico affinché quest’ultimo li fornisca alla propria banca.
Tali dati sono
sufficienti per effettuare tutti i pagamenti in Europa (o in Italia per
il BBAN)
e rendono superflue tutte le altre indicazioni; essi sono anche
necessari per
rendere i pagamenti più veloci e più a buon mercato (vedi
Regolamento
del Consiglio d’Europa)
SE DOVETE PAGARE
SE
DOVETE
INCASSARE
Comunicate sempre il vostro BBAN - IBAN ed il BIC ai vostri
clienti.
Potete trovare tali coordinate sui vostri estratti conto oppure possono
essere
richieste alla vostra filiale.
Inoltre Banca delle Marche è in grado di stampare etichette
personalizzate con
il vostro IBAN, BIC ed intestazione del conto; richiedetele presso la
vostra
filiale.
Ecco un esempio delle etichette per la canalizzazione dei pagamenti
esteri:
| Please credit our account
with: BANCA DELLE MARCHE S.P.A. BIC SWIFT: BAMAIT3A Account No. IBAN IT17 I060 5564 8600 0000 1234 567 MARIO ROSSI & C. SPA |
Scarica
il testo del Regolamento del
Consiglio d’Europa (2560/2001) sui
bonifici transfrontalieri
(File in formato Adobe Acrobat)
Regolamento
del Consiglio d’Europa
Allo scopo di fornire un contributo importante per un corretto funzionamento del Mercato Unico, fin dal 1997, il Parlamento Europeo ha provveduto ad emanare una Direttiva (97/5/EC) sui bonifici bancari transfrontalieri, quelli, cioè, disposti per un importo massimo di € 50.000,00 da cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea a favore di cittadini di un altro stato membro, allo scopo di renderli più veloci e più a buon mercato.
Non
essendo stato
raggiunto l’obiettivo di pervenire ad una tariffazione unica, o quanto
meno
simile, tra i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali, il
Consiglio
d’Europa, nel dicembre del 2001, ha emanato un Regolamento (2560/2001)
che
all’Art. 3 stabilisce:
“Dal 1° Luglio 2003 le commissioni applicate da un ente sui
bonifici
transfrontalieri in euro fino ad un massimo di 12.500 EUR sono uguali a
quelle
addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro
eseguiti nello
Stato membro dove è stabilito detto ente. A decorrere dal 1°
Gennaio 2006
l’importo di 12.500 EUR è portato a 50.000 EUR”.
Il
Regolamento
prevede però anche misure per facilitare l’esecuzione dei
bonifici
transfrontalieri, e all’Art. 5.2 stabilisce:
“Il cliente fornisce, su richiesta dell’ente che esegue il
bonifico, il
codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell’ente del
beneficiario. Se il
cliente non fornisce le informazioni precitate, l’ente può
addebitargli
commissioni supplementari…”.
L’IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario, permettendo inoltre alla Banca ordinante di verificare la correttezza dei dati grazie ai due caratteri di controllo. Il BIC (Bank Identifier Code) è il codice SWIFT che identifica la Banca del beneficiario; entrambi gli elementi sono necessari per conferire a detti pagamenti il più elevato grado di automazione possibile. Le commissioni supplementari che saranno richieste, per la mancanza di questi dati, serviranno solo a coprire le spese richieste alla Banca ordinante dalla Banca del beneficiario, che non avrà potuto trattare in maniera automatica i pagamenti.
A
proposito
dell’IBAN e del BIC, il Regolamento, all’art.5.3, stabilisce ancora:
“A decorrere dal 1° Luglio 2003, gli enti indicano negli
estratti conto
di ogni cliente, o in un allegato di tali estratti, il codice IBAN e il
codice
BIC dell’ente”.
“Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente”.
A seguito di quanto stabilito all’art.4, la Banca delle Marche metterà a disposizione dei propri clienti informazioni sulle commissioni che verranno applicate sui pagamenti transfrontalieri e interni, comprese le commissioni supplementari di cui si è detto.
Scarica
il testo del Regolamento
del
Consiglio d’Europa (2560/2001) sui
bonifici transfrontalieri
(File in formato Adobe Acrobat)
Allo scopo di fornire un contributo importante per un corretto funzionamento del Mercato Unico, fin dal 1997, il Parlamento Europeo ha provveduto ad emanare una Direttiva (97/5/EC) sui bonifici bancari transfrontalieri, quelli, cioè, disposti per un importo massimo di € 50.000,00 da cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea a favore di cittadini di un altro stato membro, allo scopo di renderli più veloci e più a buon mercato.
Non
essendo stato
raggiunto l’obiettivo di pervenire ad una tariffazione unica, o quanto
meno
simile, tra i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali, il
Consiglio
d’Europa, nel dicembre del 2001, ha emanato un Regolamento (2560/2001)
che
all’Art. 3 stabilisce:
“Dal 1° Luglio 2003 le commissioni applicate da un ente sui
bonifici
transfrontalieri in euro fino ad un massimo di 12.500 EUR sono uguali a
quelle
addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro
eseguiti nello
Stato membro dove è stabilito detto ente. A decorrere dal 1°
Gennaio 2006
l’importo di 12.500 EUR è portato a 50.000 EUR”.
Il
Regolamento
prevede però anche misure per facilitare l’esecuzione dei
bonifici
transfrontalieri, e all’Art. 5.2 stabilisce:
“Il cliente fornisce, su richiesta dell’ente che esegue il
bonifico, il
codice IBAN del beneficiario e il codice BIC dell’ente del
beneficiario. Se il
cliente non fornisce le informazioni precitate, l’ente può
addebitargli
commissioni supplementari…”.
L’IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario, permettendo inoltre alla Banca ordinante di verificare la correttezza dei dati grazie ai due caratteri di controllo. Il BIC (Bank Identifier Code) è il codice SWIFT che identifica la Banca del beneficiario; entrambi gli elementi sono necessari per conferire a detti pagamenti il più elevato grado di automazione possibile. Le commissioni supplementari che saranno richieste, per la mancanza di questi dati, serviranno solo a coprire le spese richieste alla Banca ordinante dalla Banca del beneficiario, che non avrà potuto trattare in maniera automatica i pagamenti.
A
proposito
dell’IBAN e del BIC, il Regolamento, all’art.5.3, stabilisce ancora:
“A decorrere dal 1° Luglio 2003, gli enti indicano negli
estratti conto
di ogni cliente, o in un allegato di tali estratti, il codice IBAN e il
codice
BIC dell’ente”.
“Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente”.
A seguito di quanto stabilito all’art.4, la Banca delle Marche metterà a disposizione dei propri clienti informazioni sulle commissioni che verranno applicate sui pagamenti transfrontalieri e interni, comprese le commissioni supplementari di cui si è detto.
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il testo del Regolamento del
Consiglio d’Europa (2560/2001) sui
bonifici transfrontalieri
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Regolamento
del Consiglio d’Europa
La convenzione ICP dispone il divieto, per le banche intermediarie, di decurtare commissioni dall’importo del bonifico nonché individua l’opzione SHA (spese condivise, ovvero l’ordinante ed il beneficiario pagano rispettivamente le spese delle loro banche) come unica soluzione tariffaria standard per i bonifici coperti dal Regolamento.
Per poter beneficiare delle Convenzioni sopra descritte il bonifico dovrà avere inderogabilmente le seguenti caratteristiche:
(1) Data alla quale ricorrono tutte le condizioni
richieste dalla banca dell’ordinante per l’esecuzione di un ordine di
bonifico, relative all’esistenza di una copertura finanziaria
sufficiente e alle informazioni necessarie per l’esecuzione di detto
ordine.
(2) La lunghezza massima delle informazioni per il beneficiario non
deve superare il limite di 140 caratteri (4 righe per 35 caratteri
ognuna), come fissato dagli standard SWIFT. Poiché tali bonifici
vengono lavorati nel canale domestico di ogni singolo Paese, vi
è comunque la possibilità che queste informazioni siano
troncate dalla banca ricevente (es.il sistema inglese accetta un
massimo di 18 caratteri).